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Ordinanza — n. 12946/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12946/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12946/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILEVA EVTIMKA ILIEVA nato il 04/05/1977 avverso la sentenza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputata VASILEVA Evtimka Neva, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha applicato alla stessa una pena, su accordo delle parti, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen. e giudizio di equivalenza tra le generiche e la contestata recidiva per il reato di furto (in Milano, il 7/6/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 12946/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 4, cod. pen. e giudizio di equivalenza tra le generiche e la contestata recidiva per il reato di furto (in Milano, il 7/6/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.

Parole chiave

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soppressione di prestazioni d'invalidità protezione dalla disdetta ritiro dell'istanza giudiziaria opposizione al precetto esecutivo abbandono del procedimento impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art.
articolo 616 c.p
50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILEVA EVTIMKA ILIEVA nato il 04/05/1977 avverso la sentenza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputata VASILEVA Evtimka Neva, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha applicato alla stessa una pena, su accordo delle parti, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen. e giudizio di equivalenza tra le generiche e la contestata recidiva per il reato di furto (in Milano, il 7/6/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.

Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Ema D OSITA .1 A CA ti ILLERIA 28 M 3 IL