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Ordinanza — n. 12944/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12944/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP PAPA AMADOU nato il 20/03/1971 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato DIOP Papa Amadou ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ascoli Piceno di condanna del predetto, ad esito di rito abbreviato, per il reato di tentativo di furto di una borsa appoggiata sul sedile anteriore, lato passeggero, dell'auto della persona offesa, non riuscendo nell'intento predatorio per cause indipendenti dalla sua volontà con le aggravanti della destrezza e di cui e dell'art. 625, n. 6, cod. pen., ritenuta la recidiva qualificata (in San benedetto del Tronto, il 6/12/2018); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12944/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, n. 6, cod. pen., ritenuta la recidiva qualificata (in San benedetto del Tronto, il 6/12/2018); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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deposito tardivo tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese opposizione tardiva ritardi procedurali ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP PAPA AMADOU nato il 20/03/1971 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato DIOP Papa Amadou ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ascoli Piceno di condanna del predetto, ad esito di rito abbreviato, per il reato di tentativo di furto di una borsa appoggiata sul sedile anteriore, lato passeggero, dell'auto della persona offesa, non riuscendo nell'intento predatorio per cause indipendenti dalla sua volontà con le aggravanti della destrezza e di cui e dell'art. 625, n. 6, cod. pen., ritenuta la recidiva qualificata (in San benedetto del Tronto, il 6/12/2018); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (univocità degli atti ricavata dalle modalità dell'azione, avendo il DIOP afferrato la maniglia della portiera anteriore, destra tentando con forza di aprirla strattonandola ripetutamente); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappell