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Ordinanza — n. 12943/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12943/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BASILE ANTONIO nato a FROSINONE il 22/08/1990 TRIPODO REBECCA nato a MESSINA il 07/10/1998 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Gli imputati BASILE Antonio e TRIPODO Rebecca hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso (in Messina, il 21/8/2017 e il 4/9/2017); considerato che i ricorsi sono stati proposti da soggetti non legittimati, ai sensi dell'art. 1 c. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che, pertanto, essi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12943/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1 c. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che, pertanto, essi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie caso di rigore economico spese di esecuzione spese di gratuito patrocinio modalità di calcolo dell'ammenda ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BASILE ANTONIO nato a FROSINONE il 22/08/1990 TRIPODO REBECCA nato a MESSINA il 07/10/1998 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Gli imputati BASILE Antonio e TRIPODO Rebecca hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso (in Messina, il 21/8/2017 e il 4/9/2017); considerato che i ricorsi sono stati proposti da soggetti non legittimati, ai sensi dell'art. 1 c. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che, pertanto, essi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanu le Di Sa D E POSITATA IN C