Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12938/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12938/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12938/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI GIORDANO GIAN PIETRO nato a GENOVA il 03/07/1971 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato CONTI GIORDANO Gian Pietro ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto, ad esito di rito abbreviato, per il reato di furto di una banconota di euro 50,00, sottratta con destrezza a GALLO Gabriella, settantaduenne, dopo essersi posizionato alle sue spalle mentre la stessa era intenta in operazione di prelievo da sportello automatico, sfilandola dall'apparecchiatura con mossa repentina (in Genova il 7/3/2018) con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva qualificata; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12938/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen., ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva qualificata; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato addebito di tasse
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI GIORDANO GIAN PIETRO nato a GENOVA il 03/07/1971 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato CONTI GIORDANO Gian Pietro ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto, ad esito di rito abbreviato, per il reato di furto di una banconota di euro 50,00, sottratta con destrezza a GALLO Gabriella, settantaduenne, dopo essersi posizionato alle sue spalle mentre la stessa era intenta in operazione di prelievo da sportello automatico, sfilandola dall'apparecchiatura con mossa repentina (in Genova il 7/3/2018) con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva qualificata; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President