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Ordinanza — n. 12936/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12936/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12936/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUI MOHAMED - C.U.I. 03NFLHO nato il 30/12/1987 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato ALOUI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Imperia di condanna, ad esito di rito abbreviato, per furto con destrezza di un portafogli, con le generiche equivalenti all'aggravante (in Sanremo nella notte di capodanno 2016); considerato che il ricorrente con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e carenza della motivazione quanto alla mancata sostituzione ex officio della pena detentiva con quella pecuniaria, opzione percorribile in ragione della pena applicata; che, pertanto, è lo stesso ricorrente ad affermare di non avere formulato richiesta in tal senso al giudice del gravame che nulla ha disposto sul punto specifico; che la mancata attivazione dei poteri officiosi è coerente con il diritto vivente (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12936/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 03NFLHO nato il 30/12/1987 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato ALOUI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Imperia di condanna, ad esito di rito abbreviato, per furto con destrezza di un portafogli, con le generiche equivalenti all'aggravante (in Sanremo nella notte di capodanno 2016); considerato che il ricorrente con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e carenza della motivazione quanto alla mancata sostituzione ex officio della pena detentiva con quella pecuniaria, opzione percorribile in ragione della pena applicata; che, pertanto, è lo stesso ricorrente ad affermare di non avere formulato richiesta in tal senso al giudice del gravame che nulla ha disposto sul punto specifico; che la mancata attivazione dei poteri officiosi è coerente con il diritto vivente (Sez.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese revisione in materia d'asilo richiedente l'asilo mongolo allontanamento nonostante motivi di salute asilo a famiglia siriana allegazioni d'asilo contraddittorie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUI MOHAMED - C.U.I. 03NFLHO nato il 30/12/1987 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato ALOUI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Imperia di condanna, ad esito di rito abbreviato, per furto con destrezza di un portafogli, con le generiche equivalenti all'aggravante (in Sanremo nella notte di capodanno 2016); considerato che il ricorrente con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e carenza della motivazione quanto alla mancata sostituzione ex officio della pena detentiva con quella pecuniaria, opzione percorribile in ragione della pena applicata; che, pertanto, è lo stesso ricorrente ad affermare di non avere formulato richiesta in tal senso al giudice del gravame che nulla ha disposto sul punto specifico; che la mancata attivazione dei poteri officiosi è coerente con il diritto vivente (Sez.

U, n. 12872 del 19/1/2017, Punzo, Rv. 269125-01, in cui si è, infatti, precisato che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid