Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12934/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12934/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12934/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMENDOLA CLAUDIO nato a GIOIA DEL COLLE il 11/06/1966 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato AMMENDOLA Claudio ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, 5 e 7 bis cod. pen. (in Fisciano il 25/6/2015); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12934/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625, n. 2, 5 e 7 bis cod. pen. (in Fisciano il 25/6/2015); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative procedure di ricorso condanna al pagamento pecuniario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMENDOLA CLAUDIO nato a GIOIA DEL COLLE il 11/06/1966 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato AMMENDOLA Claudio ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, 5 e 7 bis cod. pen. (in Fisciano il 25/6/2015); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (la presenza dell'imputato sulla macchina seguita da quella ove è stata ritrovata la refurtiva essendo stata direttamente collegata al furto dei pannelli elettronici, in concorso con i due occupanti l'altra vettura, prelevati dai ripetitori Mediaset collocati nella zona isolata ove insistevano solo detti ripetitori, zona dalla quale le due auto provenivano; possesso di due cacciavite e otto chiavi esagonali, oltre a un telefono cellulare nel quale erano memorizzate varie fotografie della zona ove erano posizionati detti ripetitori); inoltre, quanto al diniego delle generiche, lo stesso è stato giustificato alla stregua dei numerosi precedenti specifici (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Ema d'E. S