Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12932/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12932/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUTTIGLIONE BRUNO nato a CERIGNOLA il 17/02/1978 DIMEO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 17/11/1978 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; ,777 Motivi della decisione Gli imputati BUTTIGLIONE Bruno e DIMEO Francesco hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto e difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna degli stessi, ad esito di rito abbreviato, per un tentativo di furto ai danni di un esercizio commerciale (in Bologna il 24/4/2012); considerato che i ricorrenti con l'unico motivo hanno dedotto vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, viceversa congruamente motivato dai giudici territoriali che hanno svalutato, da un lato, l'allegata ammissione dei fatti, nella specie coincidenti con le stesse circostanze dell'avvenuto arresto in flagranza di reato e non connotate da effettiva resipiscenza; dall'altro, il difetto di circostanze valutabili in termini di affievolimento della pena; che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12932/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

Generato dall'IA
verdetto di colpevolezza perseguimento penale per diffamazione corresponsabilità della vittima altri capi d'accusa gravi addebiti penali istruzione penale per appropriazione indebita
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUTTIGLIONE BRUNO nato a CERIGNOLA il 17/02/1978 DIMEO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 17/11/1978 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; ,777 Motivi della decisione Gli imputati BUTTIGLIONE Bruno e DIMEO Francesco hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto e difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna degli stessi, ad esito di rito abbreviato, per un tentativo di furto ai danni di un esercizio commerciale (in Bologna il 24/4/2012); considerato che i ricorrenti con l'unico motivo hanno dedotto vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, viceversa congruamente motivato dai giudici territoriali che hanno svalutato, da un lato, l'allegata ammissione dei fatti, nella specie coincidenti con le stesse circostanze dell'avvenuto arresto in flagranza di reato e non connotate da effettiva resipiscenza; dall'altro, il difetto di circostanze valutabili in termini di affievolimento della pena; che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato il diniego delle generiche con argomentazioni del tutto coerenti con il disposto normativo di cui all'art. 62 bis, cod. pen. e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti, con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estenso