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Ordinanza — n. 12931/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12931/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADDAD AHMED nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato JADDAD Ahmed ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ravenna di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c), 2 -bis e 2 -sexies, codice strada (1,86 g/I alla prima misurazione e 1,74 g/I alla seconda, in Cervia, il 26/1/2018); rilevato che le doglianze (mancata prova della omologazione dell'etilorinetro e mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.) non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12931/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, c. 2 lett. c), 2 -bis e 2 -sexies, codice strada (1,86 g/I alla prima misurazione e 1,74 g/I alla seconda, in Cervia, il 26/1/2018); rilevato che le doglianze (mancata prova della omologazione dell'etilorinetro e mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.) non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abuso di alcol infrazione alle norme della circolazione esame d'idoneità alla guida reato grave di stupefacenti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADDAD AHMED nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato JADDAD Ahmed ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ravenna di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c), 2 -bis e 2 -sexies, codice strada (1,86 g/I alla prima misurazione e 1,74 g/I alla seconda, in Cervia, il 26/1/2018); rilevato che le doglianze (mancata prova della omologazione dell'etilorinetro e mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.) non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato sia con riferimento al primo punto (dando atto dell'avvenuta sottoposizione dell'apparecchio utilizzato a regolare omologazione e revisione), che in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. (valorizzando l'elevato tasso alcolemico accertato e la causazione di un incidente), con argomentazioni basate sulle evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto all'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin Alessandro, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma Giuseppe, Rv. 280937; quanto, invece, all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P esiden Gabriella Cappello Ema4, I