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Ordinanza — n. 12923/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis and new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence for aggravated thefts, arguing the lower court failed to critically analyze specific defenses regarding GPS data and general mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating the appellate decision was logically sound, sufficiently motivated, and did not require the critical scrutiny reserved for admissible appeals.

Regesto Legislator

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Art. 606, c. 3 c.p.p.; The Supreme Court declares an appeal inadmissible if it lacks a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision or if it introduces new grounds not previously raised, thereby depriving the appellate judge of the opportunity to examine them.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis new grounds in appeal sufficient motivation requirement court costs and fine ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 606, c. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotíis, Rv.
sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv.
sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017
n. 34044 del 20/11/2020
270316, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAZO LORENC nato il 07/03/1981 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione L'imputato JAZO Lorenc ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto, ad esito di rito abbreviato, per concorso in tre furti aggravati in luogo di privata dimora (in Genova, rispettivamente il 9 aprile, 6 maggio e 13 maggio del 2016), avendo i giudici del gravame ridotto la pena e revocato quella accessoria, confermando nel resto; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche ai ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, pertanto sottratte al sindacato di legittimità, avendo essi fornito congrua spiegazione della conducenza e univocità dei gravi elementi posti a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità, anche con riferimento al capo E), rispetto al quale il ricorrente ha pure omesso di confrontarsi con il dato dirimente che l'imputato era stato visto con i borsoni contenenti refurtiva, da leggersi in uno con i rilevamenti GPS; che, parimenti, quanto al diniego delle generiche, la decisione, oltre a essere congruamente giustificata (alla stregua della gravità e reiterazione dei fatti e dei plurimi precedenti, oltre che per l'assenza di resipiscenza, non ravvisati nell'offerta tardiva di parziale riparazione del danno a una delle persone offese) è coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotíis, Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); che, infine, con il quarto motivo si è introdotta una censura che non ha formato oggetto dei motivi di gravame, cosicché il tema non può essere proposto per la prima volta in questa sede, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello ele D" D E