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Ordinanza — n. 12914/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12914/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEREZ SOTO ABEL JOSE nato il 26/07/1989 PEREZ SOTO JHONATHAN WILSON nato a REPUBBLICA DOMENICANA( REP. DOMINICANA) il 08/02/1986 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Gli imputati PEREZ SOTO Abel José e PEREZ Jhonathan Wilson hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso (in Torino il 2/8/2021), con giudizio di equivalenza delle riconosciute generiche sulle aggravanti; considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 12914/2023 — snpen · Corte di Cassazione: DOMINICANA) il 08/02/1986 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Gli imputati PEREZ SOTO Abel José e PEREZ Jhonathan Wilson hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso (in Torino il 2/8/2021), con giudizio di equivalenza delle riconosciute generiche sulle aggravanti; considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie ammenda addebito di tasse spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEREZ SOTO ABEL JOSE nato il 26/07/1989 PEREZ SOTO JHONATHAN WILSON nato a REPUBBLICA DOMENICANA( REP. DOMINICANA) il 08/02/1986 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione Gli imputati PEREZ SOTO Abel José e PEREZ Jhonathan Wilson hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso (in Torino il 2/8/2021), con giudizio di equivalenza delle riconosciute generiche sulle aggravanti; considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità che, con riferimento al giudizio di comparazione (in termini di mera equivalenza), ha già precisato che le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estenso