Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12913/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12913/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12913/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a ARDORE il 26/01/1961 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO[dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato, ed è pertanto configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. perì.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12913/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINO[dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato, ed è pertanto configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. perì.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione legittimazione a ricorrere causa legittima prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto di agire in giudizio diritto a un difensore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARMANDO nato a ARDORE il 26/01/1961 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO[dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato, ed è pertanto configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. perì.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.