Ordinanza — n. 12904/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEMERARO PASQUALE nato a CORIGLIANO CALABRO il 03/11/1986 ZANGARO EMANUELA nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/07/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorsi all'evidenza inammissibili, per causa che può essere dichiarate de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto essi sono proposti da soggetti non legittimati, ossia da persone offese avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12904/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEMERARO PASQUALE nato a CORIGLIANO CALABRO il 03/11/1986 ZANGARO EMANUELA nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/07/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorsi all'evidenza inammissibili, per causa che può essere dichiarate de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto essi sono proposti da soggetti non legittimati, ossia da persone offese avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.