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Ordinanza — n. 12904/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12904/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12904/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEMERARO PASQUALE nato a CORIGLIANO CALABRO il 03/11/1986 ZANGARO EMANUELA nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/07/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorsi all'evidenza inammissibili, per causa che può essere dichiarate de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto essi sono proposti da soggetti non legittimati, ossia da persone offese avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12904/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere azione di contestazione impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio legittimazione a contestare licenza procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., in quanto essi sono proposti da soggetti non legittimati, ossia da persone offese avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEMERARO PASQUALE nato a CORIGLIANO CALABRO il 03/11/1986 ZANGARO EMANUELA nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/07/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorsi all'evidenza inammissibili, per causa che può essere dichiarate de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto essi sono proposti da soggetti non legittimati, ossia da persone offese avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.