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Ordinanza — n. 12900/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12900/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO PAOLO nato a FOGGIA il 20/10/1980 avverso la sentenza del 11/06/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avviso alle parti;( udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, ed è pertanto configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12900/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, ed è pertanto configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cancellazione dall'albo avvocati allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO PAOLO nato a FOGGIA il 20/10/1980 avverso la sentenza del 11/06/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avviso alle parti;( udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto esso è stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, ed è pertanto configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.