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Ordinanza — n. 12897/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12897/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Giova in diritto evidenziare che il reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis, T.U. imm. ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si dà alloggio ad uno straniero privo di permesso di soggiorno al momento dell'accordo; la condotta prevista dalla norma, inoltre, è caratterizzata dal dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla concessione dell'uso dell'alloggio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12897/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Giova in diritto evidenziare che il reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis, T.U. imm. ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si dà alloggio ad uno straniero privo di permesso di soggiorno al momento dell'accordo; la condotta prevista dalla norma, inoltre, è caratterizzata dal dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla concessione dell'uso dell'alloggio.

Parole chiave

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credito lombard azione di responsabilità responsabilità penale dei minori disturbi della colonna lombare legatario responsabilità civile del notaio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIVERANI LAMBERTO nato a FAENZA il 24/03/1952 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; •

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Giova in diritto evidenziare che il reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis, T.U. imm. ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si dà alloggio ad uno straniero privo di permesso di soggiorno al momento dell'accordo; la condotta prevista dalla norma, inoltre, è caratterizzata dal dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla concessione dell'uso dell'alloggio.

Nel caso di specie, nel ricorso non ci si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che, dalle chiare dichiarazioni rilasciate da Alla Amarilda, si evinceva che l'imputato le aveva raccomandato di trovare un prestanome cui intestare il contratto di locazione, poiché, essendo lei clandestina, non avrebbe potuto comparire come conduttrice. Tale circostanza, pertanto, non contraddetta dalle dichiarazioni rilasciate da Liverani, era sintomatica del fatto che quest'ultimo fosse consapevole della clandestinità di Alla Amarilda.

Inoltre, era emerso che l'imputato aveva tratto un profitto da tale situazione, attraverso il meccanismo dell'utilizzo di un prestanome e avendo preteso un canone di locazione, che era stato ritenuto dalla consulenza agli atti sproporzionato rispetto ai corrispettivi di mercato. Su tale ultimo punto, si consideri che, per la sussistenza del reato previsto dall'art. 12, comma 5-bis, T.U. imm. è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero dal dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, che può essere desunto da condizioni contrattuali comunque gravose rispetto ai valori di mercato (Sez. 1, n. 46914 del 10/11/2009, Borgogno, Rv. 245686).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così