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Ordinanza — n. 12891/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic argument on discretionary sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence reduction by arguing the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected this as a generic, unfounded claim regarding the discretionary judgment of fact made by the appellate court, which was sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal based on the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision on the discretionary judgment of fact is sufficiently motivated and not contradictory.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances discretionary judgment of fact inadmissible cassation appeal sentencing discretion procedural costs and fine ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo termine calcolato a ore restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Considerato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e, dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Considerato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e, dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo riduceva in mesi uno e giorni quindici di arresto la pena inflitta ad Altieri Giuseppa con pronuncia del Gup del Tribunale di Palermo del 07.10.2021, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159 del 2011 (perché, quale sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva violato l'obbligo di non rincasare più tardi delle ore 20.00 e di non uscire prima delle ore 7.00). Rilevato che, avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e, dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Ritenuto che il motivo proposto, oltre che generico e aspecifico, è manifestamente infondato, perché afferente al trattamento punitivo sebbene quest'ultimo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (laddove la Corte Territoriale ha espressamente negato la concessione delle attenuanti, tenuto conto dei precedenti penali e dell'insussistenza di ulteriori circostanze suscettibili di incidere sulla valutazione del reato e della personalità dell'imputata, ai fini della individuazione di una pena più adeguata al caso concreto.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.