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Ordinanza — n. 12889/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12889/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniugano ala enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. La ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che, a seguito dell'intervento della Forze dell'ordine a seguito di un presunto furto in un supermercato, era emerso che l'imputata era irregolare sul territorio nazionale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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vizi procedurali procedura contenziosa civile legittimazione a ricorrere termine processuale perentorio asserzione difendibile diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MU XIU LI (CUI 04SLA2Y) natctil 29/03/1978 avverso la sentenza del 26/04/2022 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non si coniugano ala enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. La ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che, a seguito dell'intervento della Forze dell'ordine a seguito di un presunto furto in un supermercato, era emerso che l'imputata era irregolare sul territorio nazionale.

Ai fini della configurabilità del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Ouakib, Rv. 277920). Dunque, per non incorrere nell'affermazione di responsabilità penale, incombe sul soggetto extracomunitario l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno legittimante il suo ingresso o la sua permanenza nello Stato, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che non era possibile dichiarare l'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, valutate le circostanze concrete di realizzazione della condotta, quali l'assenza di lavoro regolare e di una fissa dimora, nonché il precedente fotosegnalamento per l'identificazione. Anche se l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, in materia di procedimenti dinanzi al Giudice di pace„ si applica pure al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825), la relativa valutazione, se correttamente motivata, come nel caso di specie, è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende