Cassation appeal dismissed because the sole ground was merely a complaint on facts without legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's only ground was a complaint regarding the lower court's failure to address specific factual allegations, which the court found insufficient for cassation review. The decision rests on the principle that cassation requires a necessary legal critique of the reasoning, not merely a disagreement with the factual reconstruction or a restatement of alternative facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints on facts or alternative factual reconstructions without a necessary legal critique of the decision's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LEONARDO nato a FOGGIA il 23/02/1980 avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Considerato che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (segnatamente, l'ordinanza impugnata disattende con motivazione non illogica le allegazioni difensive, spiegando puntualmente, ai fini del rigetto, che il vincolo della continuazione manca del tutto, mentre il ricorso si limita alla mera alternativa ricostruzione dei reati commessi);
Ritenuto che lo stesso motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, anche perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la doglianza difensiva prospetta il vincolo della continuazione fra gruppi di reati, ma ciò non era stato chiaramente dedotto nell'istanza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.