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Ordinanza — n. 12887/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible de plano. The appellant argued for a factual error, but the court found the lower court's reasoning adequate and correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Appeals against Supreme Court decisions are inadmissible de plano if manifestly unfounded, requiring no factual error to be found.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissible de plano factual error review Supreme Court decision court costs and fine motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
art. 625 bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIOVANNI nato a ROMA il 29/03/1969 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Atteso che il ricorso, proposto avverso provvedimento della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. (in particolare, non si ravvede alcun errore di fatto così come censurato nelle doglianze difensive; la motivazione della sentenza impugnata è adeguatamente e correttamente ta e non permette di avanzare censure circa un'asserita falsa percezione dei fatti contestati);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.