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Ordinanza — n. 12886/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning regarding the temporal distance and territorial context of the crimes. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 369 c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not require a critical analysis of the arguments underlying the decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal critical analysis required legality proceeding reiteration of facts procedural costs fine riesame del decreto espulsione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 369 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC RANCE nato a ROMA il 16/07/1987 avverso l'ordinanza del 06/05/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente si limita a riproporre una diversa e alternativa valutazione degli elementi posti dal decidente alla base del rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., come la distanza temporale dei reati, i differenti contesti territoriali, l'eterogeneità del delitto di evasione rispetto agli altri reati);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.