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Ordinanza — n. 12884/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and failure to address the lower court's reasoning on sentencing. The appellant merely alleged errors regarding the denial of a mitigating circumstance without engaging with the specific factual findings or legal arguments presented by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds, fails to correlate the arguments with the contested decision, or does not address the specific reasons given by the lower court for rejecting mitigating circumstances or sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstances sentencing review procedural defect cassation requirements generalized grounds delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen.
In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la circostanza attenuante di cui all'art. 61, primo comma, n.
Art. 69, quarto comma, cod. pen.
La Corte di appello, infine - dopo aver correttamente evidenziato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse con giudizio di prevalenza, visto il divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. in caso di applicazione di recidiva ex art.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
in caso di applicazione di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. - in modo ineccepibile ha ritenuto di non poter applicare il minimo edittale della pena, attesa la gravità della condotta accertata.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù
In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di c:orrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOMEDE FRANCESCO nato a BARI il 21/04/1970 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. A tal fine, si evidenzia che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di c:orrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Nel caso di specie, il ricorrente si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la circostanza attenuante di cui all'art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. non poteva essere concessa, posto che dagli atti risultava che il risarcimento del danno non risultava integrale, tanto da non essere stato accettato dalla persona offesa.

La Corte di appello, infine - dopo aver correttamente evidenziato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse con giudizio di prevalenza, visto il divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. in caso di applicazione di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. - in modo ineccepibile ha ritenuto di non poter applicare il minimo edittale della pena, attesa la gravità della condotta accertata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a