Ordinanza — n. 12880/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSITO LEONARDO nato a ANDRIA il 18/04/1973 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché contiene la prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, per un verso, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, quarto comma, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSITO LEONARDO nato a ANDRIA il 18/04/1973 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, perché contiene la prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, per un verso, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez.
U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044-01); per altro verso, non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Rv. 271624-01); Considerato che il giudice dell'esecuzione non ha stabilito la pena in misura più grave di quella inflitta complessivamente in fase di cognizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre