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Ordinanza — n. 12879/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12879/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12879/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI ANTONIO nato a CATANZARO il 01/01/1972 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice del merito ha enunciato precisamente le ragioni poste alla base della valutazione di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova per scopi terapeutici, dando atto, inoltre, della sua infondatezza, sia perché basata su un programma ritenuto non idoneo, sia in ragione delle prevalenti esigenze di sicurezza e di prevenzione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12879/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice del merito ha enunciato precisamente le ragioni poste alla base della valutazione di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova per scopi terapeutici, dando atto, inoltre, della sua infondatezza, sia perché basata su un programma ritenuto non idoneo, sia in ragione delle prevalenti esigenze di sicurezza e di prevenzione;

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria collocamento per trattamento disintossicante abbandono del procedimento penale esenzione dalla pena disdetta in periodo di prova cura psichiatrica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI ANTONIO nato a CATANZARO il 01/01/1972 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice del merito ha enunciato precisamente le ragioni poste alla base della valutazione di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova per scopi terapeutici, dando atto, inoltre, della sua infondatezza, sia perché basata su un programma ritenuto non idoneo, sia in ragione delle prevalenti esigenze di sicurezza e di prevenzione;

Atteso che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, inoltre, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021„ Rv. 281613-01, secondo cui, in tema di affidamento in prova per scopi terapeutici, nel caso di titolo esecutivo comprendente anche taluni dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen., non è consentito lo scioglimento virtuale del cumulo, ma deve essere considerata la pena complessiva da espiare); Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale si è confrontata, in maniera puntuale, sia con la consulenza prodotta dalla difesa che con la diagnosi dei sanitari di Sulmona, mentre le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre