Ordinanza — n. 12876/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORETTI PAOLO nato a JESI il 20/08/1969 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Considerato che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (segnatamente, il ricorso propone un'alternativa ricostruzione del fatto volta a sostenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e una diversa individua2:ione della data di cessazione della permanenza del reato associativo);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12876/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORETTI PAOLO nato a JESI il 20/08/1969 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Considerato che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (segnatamente, il ricorso propone un'alternativa ricostruzione del fatto volta a sostenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e una diversa individua2:ione della data di cessazione della permanenza del reato associativo);
Ritenuto che lo stesso motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità anche perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale puntualmente disattende le allegazioni difensive, con specifica indicazione della distanza temporale dei fatti, dell'irrilevanza del dato spaziale, della disomogeneità dei reati e dell'estemporaneità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni); Atteso che la presentazione di memoria difensiva, da parte del difensore del ricorrente, non è idonea a far modificare le superiori valutazioni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.