Ordinanza — n. 12875/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELOGU DAVIDE nato a CAGLIARI il 22/10/1976 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono generici e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente esposto le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, che giustificano il tral:tenimento della missiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12875/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono generici e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente esposto le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, che giustificano il tral:tenimento della missiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELOGU DAVIDE nato a CAGLIARI il 22/10/1976 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono generici e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente esposto le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, che giustificano il tral:tenimento della missiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.