Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12875/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12875/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12875/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELOGU DAVIDE nato a CAGLIARI il 22/10/1976 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono generici e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente esposto le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, che giustificano il tral:tenimento della missiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12875/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono generici e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente esposto le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, che giustificano il tral:tenimento della missiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame della carcerazione preventiva impugnabilità della decisione di rinvio mantenimento della carcerazione di sicurezza misure sostitutive della carcerazione regime penitenziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELOGU DAVIDE nato a CAGLIARI il 22/10/1976 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono generici e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente esposto le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, che giustificano il tral:tenimento della missiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.