Ordinanza — n. 12873/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA FRANCESCO nato a TROPEA il 29/11/1971 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente lamenta l'insussistenza delle condizioni per poter sostituire la libertà vigilata con l'assegnazione alla casa di lavoro, profilo rispetto al quale, invece, il Tribunale di sorveglianza offre una motivazione analitica e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà, contenente la specifica indicazione della condotta trasgressiva, antisociale e non collaborativa di La Rosa);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12873/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA FRANCESCO nato a TROPEA il 29/11/1971 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente lamenta l'insussistenza delle condizioni per poter sostituire la libertà vigilata con l'assegnazione alla casa di lavoro, profilo rispetto al quale, invece, il Tribunale di sorveglianza offre una motivazione analitica e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà, contenente la specifica indicazione della condotta trasgressiva, antisociale e non collaborativa di La Rosa);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.