Ordinanza — n. 12869/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESCURO LUCA nato a NAPOLI il 03/07/1961 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria criticalanalisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente che il giudicante sia incorso in vizio di motivazione, non avendo considerato le allegazioni difensive, ma la doglianza è priva di correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha indicato le ragioni del rigetto in relazione alla documentazione assunta e alle valutazioni del consulente tecnico di parte della difesa, e ha perciò concluso per la compatibilità della situazione clinica concreta di Montescuro con il regime carcerario);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12869/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESCURO LUCA nato a NAPOLI il 03/07/1961 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria criticalanalisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente che il giudicante sia incorso in vizio di motivazione, non avendo considerato le allegazioni difensive, ma la doglianza è priva di correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha indicato le ragioni del rigetto in relazione alla documentazione assunta e alle valutazioni del consulente tecnico di parte della difesa, e ha perciò concluso per la compatibilità della situazione clinica concreta di Montescuro con il regime carcerario);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.