Ordinanza — n. 12868/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINA THOMAS nato a MONTAGNANA il 10/03/1982 avverso l'ordinanza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato perché afferisce a prospettazioni di enunciali ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in particolare, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la disciplina del cumulo materiale di reati e del limite massimo di pena previsto dall'art. 78, primo comma, cod. pen., ma non tiene conto del fatto che, quando sono in esecuzione delle pene detentive di specie diverse, deve applicarsi anche l'art. 78, secondo comma, cod. pen. che rinvia all'art. 74 cod. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 cod. pen; Ordinanza — n. 12868/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINA THOMAS nato a MONTAGNANA il 10/03/1982 avverso l'ordinanza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato perché afferisce a prospettazioni di enunciali ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in particolare, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la disciplina del cumulo materiale di reati e del limite massimo di pena previsto dall'art. 78, primo comma, cod. pen., ma non tiene conto del fatto che, quando sono in esecuzione delle pene detentive di specie diverse, deve applicarsi anche l'art. 78, secondo comma, cod. pen. che rinvia all'art. 74 cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.