Ordinanza — n. 12867/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLERIA VINCENZO nato a LAMEZIA TERME il 21/12/1979 avverso il decreto del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo avanzato in sede di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché deduce un vizio di motivazione laddove risultano ammissibili unicamente vizi per violazione di legge (in particolare, il ricorrente censura le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato lamentando l'erronea valutazione circa la propensione a delinquere e deducendo illogicità motivazionali, doglianze non proponibili ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12867/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLERIA VINCENZO nato a LAMEZIA TERME il 21/12/1979 avverso il decreto del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo avanzato in sede di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché deduce un vizio di motivazione laddove risultano ammissibili unicamente vizi per violazione di legge (in particolare, il ricorrente censura le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato lamentando l'erronea valutazione circa la propensione a delinquere e deducendo illogicità motivazionali, doglianze non proponibili ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.