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Ordinanza — n. 12863/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12863/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro provvedimento della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per motivi manifestamente infondati. Giova evidenziare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821) Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dal citato articolo (Sez.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12863/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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esame di cassazione diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile forza di cosa giudicata decisione esecutiva impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
pen., in quanto proposto contro provvedimento della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per motivi manifestamente infondati.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFASSO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 22/03/1972 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdetho ereso;pse Il p; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro provvedimento della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per motivi manifestamente infondati. Giova evidenziare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821) Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dal citato articolo (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Nel caso di specie, il ricorrente lamenta un errore di diritto e non un errore !\.1941r-sTg e di fatto. N ico , in a i, a orte di cassazione avrebbe dovuto individuare il reato più grave, con giudizio ex ante, e non ex post sulla base della qualificazione astratta della rubrica.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co