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Ordinanza — n. 12862/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12862/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALZONE RITO nato a NAPOLI il 03/05/1974 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35-bis e 69, lett. "a", della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione delle attività in comune, un sindacato limitato ai profili di legittimità (Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Rv. 281227-01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35-bis e 69, lett. "a", della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione delle attività in comune, un sindacato limitato ai profili di legittimità (Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Rv. 281227-01);

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura disciplinare diritto disciplinare militare pena statutaria revoca disciplinare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALZONE RITO nato a NAPOLI il 03/05/1974 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35-bis e 69, lett. "a", della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al magistrato di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione delle attività in comune, un sindacato limitato ai profili di legittimità (Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Rv. 281227-01);

Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non è scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale non ha ravvisato alcun profilo di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sotto il profilo motivazionale e dell'esercizio del diritto di difesa, tenuto conto del richiamo al fatto contenuto nel rapporto e nella contestazione, debitamente notificati al detenuto, il quale, pertanto, aveva piena contezza delle norme che si assumevano violate e della condotta addebitata; mentre il ricorrente si limita a dedurre nuovamente la carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio, proponendo una diversa e generica valutazione delle ragioni fondanti il rigetto del reclamo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicem