Italian Court dismisses asylum appeal citing prior merits judgment and lack of new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the asylum appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The applicant re-argued that Article 13 of the Immigration Act conflicts with EU Directive 2008/115/EC and that family ties should override re-entry bans. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court on correct legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998; Art. 116 Cost.: Appeals in the legality phase are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance, lacking any new legal grounds or substantive changes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU AUREL nato il 18/10/1996 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il ricorrente deduce nuovamente sia l'incompatibilità dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998 con la direttiva 2008/115/CE, sia la necessità di tener conto, sulla scorta del principio generale sancito dalla sentenza n. 202/2013 della Corte Costituzionale, dei legami familiari dell'imputato nel territorio dello Stato);
Ritenuto che motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, anche perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (secondo cui la condol:ta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio della Stato, da un lato, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della citata direttiva e, dall'altro lato, non è scriminata dalla necessità di attuare il proprio diritto al ricongiungimento al coniuge, essendo necessaria, per il rientro, la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 20