Ordinanza — n. 12859/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO GIOVAN VITO nato a MARSALA il 28/09/1983 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, il ricorrente censura la decisione per erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione e sostiene che tali violazioni sarebbero conseguenti al fatto che il giudicante abbia deciso di escutere nuovamente i testi in luogo della analisi dei filmati di videosorveglianza; tali doglianze, però, non sono ammissibili, poiché preordinate a contestare unicamente la rinnovazione senza specificare quali siano le ipotetiche violazioni specifiche di legge in ordine alle prove);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12859/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO GIOVAN VITO nato a MARSALA il 28/09/1983 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, il ricorrente censura la decisione per erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione e sostiene che tali violazioni sarebbero conseguenti al fatto che il giudicante abbia deciso di escutere nuovamente i testi in luogo della analisi dei filmati di videosorveglianza; tali doglianze, però, non sono ammissibili, poiché preordinate a contestare unicamente la rinnovazione senza specificare quali siano le ipotetiche violazioni specifiche di legge in ordine alle prove);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.