Ordinanza — n. 12857/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIM EL HADJ AHMED nato a ABOU EL JAAD( MAROCCO) il 18/08/1961 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo e l'ultimo motivo dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di rtc t-gc, 00 e vd legittimità; in particolare, in ordine alla prima censuraYéprecluso al giudice ordinario, in sede di giudizio sul reato di rientro nel territorio dello Stato da parte di straniero espulso, un sindacato sulla legittimità del provvedimento del Questore recante la revoca, il rifiuto o l'annullamento del permesso di soggiorno; per quanto concerne, poi, l'asserita violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., deve notarsi che, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello ha il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., trattandosi di un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale (Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Rv. 262375-01);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 597 cod. proc. pen, art. 164 cod. pen; Ordinanza — n. 12857/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 597 cod. proc. pen., deve notarsi che, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello ha il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., trattandosi di un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale (Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Rv. 262375-01);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIM EL HADJ AHMED nato a ABOU EL JAAD( MAROCCO) il 18/08/1961 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo e l'ultimo motivo dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di rtc t-gc, 00 e vd legittimità; in particolare, in ordine alla prima censuraYéprecluso al giudice ordinario, in sede di giudizio sul reato di rientro nel territorio dello Stato da parte di straniero espulso, un sindacato sulla legittimità del provvedimento del Questore recante la revoca, il rifiuto o l'annullamento del permesso di soggiorno; per quanto concerne, poi, l'asserita violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., deve notarsi che, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello ha il potere di disporre la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen., trattandosi di un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale (Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Rv. 262375-01);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il quale ha motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre il ricorrente si limita a riprodurre le medesime censure senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice d'appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicemb