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Ordinanza — n. 12856/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12856/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12856/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSANO FRANCESCO nato a MILANO il 17/06/1974 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale, con motivazione incensurabile, ha ritenuto sussistente la contestata recidiva e ha negato la comparazione delle circostanze in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, in ragione della pericolosità sociale dell'imputato che, già gravato da numerosi precedenti, ha tenuto un comportamento difforme rispetto alle prescrizioni imposte, manifestando un'indole spiccatamente propensa al delitto; il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione delle suddette ragioni, ma non deduce nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice d'appello);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12856/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché afferenti al trattamento punitivo, in realtà sorretto, nel caso in esame, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSANO FRANCESCO nato a MILANO il 17/06/1974 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale, con motivazione incensurabile, ha ritenuto sussistente la contestata recidiva e ha negato la comparazione delle circostanze in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, in ragione della pericolosità sociale dell'imputato che, già gravato da numerosi precedenti, ha tenuto un comportamento difforme rispetto alle prescrizioni imposte, manifestando un'indole spiccatamente propensa al delitto; il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione delle suddette ragioni, ma non deduce nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice d'appello);

Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché afferenti al trattamento punitivo, in realtà sorretto, nel caso in esame, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2