Ordinanza — n. 12855/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G3INAJ BESMIR nato il 21/04/1985 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sorreggano e di congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il ricorrente contesta la mancata riunione, in grado di appello, del processo de quo ad altro attualmente pendente a suo carico, al fine di consentire il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tutti i reati contestati nei due processi, ma la censura attiene a profili del tutto nuovi rispetto ai gradi precedenti, quindi, a prescindere da ogni altra valutazione, risulta preclusa in sede di legittimità; inoltre il riconoscimento della pretesa continuazione potrebbe essere operato in fase esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12855/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G3INAJ BESMIR nato il 21/04/1985 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo sorreggano e di congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il ricorrente contesta la mancata riunione, in grado di appello, del processo de quo ad altro attualmente pendente a suo carico, al fine di consentire il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tutti i reati contestati nei due processi, ma la censura attiene a profili del tutto nuovi rispetto ai gradi precedenti, quindi, a prescindere da ogni altra valutazione, risulta preclusa in sede di legittimità; inoltre il riconoscimento della pretesa continuazione potrebbe essere operato in fase esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.