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Ordinanza — n. 12854/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12854/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDUC MIHAI nato il 29/08/1982 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto avverso una decisione che, in realtà, ha puntualmente motivato sia sull'impossibilità di applicare la condizione di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in considerazione dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e della pervicacia dell'imputato, sia sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, sia sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, con specifiche indicazioni a sostegno delle valutazioni, rispetto alle quali il ricorrente si limita a proporre soluzioni alternative;

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 12854/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Atteso che la censura relativa alla presunta violazione del principio del ne bis in idem non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto trattasi di motivo non dedotto in sede d'appello e non definibile in questa sede poiché sottende accertamenti in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità attenuazione della pena divieto di doppia punibilità concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDUC MIHAI nato il 29/08/1982 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto avverso una decisione che, in realtà, ha puntualmente motivato sia sull'impossibilità di applicare la condizione di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in considerazione dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e della pervicacia dell'imputato, sia sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, sia sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio, con specifiche indicazioni a sostegno delle valutazioni, rispetto alle quali il ricorrente si limita a proporre soluzioni alternative;

Atteso che la censura relativa alla presunta violazione del principio del ne bis in idem non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto trattasi di motivo non dedotto in sede d'appello e non definibile in questa sede poiché sottende accertamenti in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.