Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12853/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12853/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12853/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFFA PIERO nato a MASSA il 17/12/1960 avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; //" Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato (in particolare, il decidente, con motivazione scevra da profili di illogicità o contraddittorietà, ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce delle modalità della condotta, mentre il ricorrente si limita, da un lato, ad invocare la non abitualità del comportamento quale elemento favorevole per la concessione del beneficio de quo, e, dall'altro, a proporre un'alternativa valutazione dell'offensività della propria condotta);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie zona cuscinetto punibilità pene e misure infrazione privilegiata caso di rigore economico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUFFA PIERO nato a MASSA il 17/12/1960 avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; //" Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato (in particolare, il decidente, con motivazione scevra da profili di illogicità o contraddittorietà, ha escluso la particolare tenuità del fatto alla luce delle modalità della condotta, mentre il ricorrente si limita, da un lato, ad invocare la non abitualità del comportamento quale elemento favorevole per la concessione del beneficio de quo, e, dall'altro, a proporre un'alternativa valutazione dell'offensività della propria condotta);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.