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Ordinanza — n. 12852/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12852/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAQUALE GRAZIANO nato a FIRENZE il 07/02/1977 avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (che ha puntualmente motivato sull'impossibilità di applicare la condizione di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione sia delle modalità della condotta, sia della potenziale offensività dell'arma, ragioni rispetto alle quali il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali restituzione dei sussidi statali riesame dell'entità pena motivi di cassazione riscossione di pene pecuniarie punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAQUALE GRAZIANO nato a FIRENZE il 07/02/1977 avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (che ha puntualmente motivato sull'impossibilità di applicare la condizione di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione sia delle modalità della condotta, sia della potenziale offensività dell'arma, ragioni rispetto alle quali il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.