Ordinanza — n. 12851/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALINI LEONARDO nato a GIACCIANO CON BARUCHELLA il 08/11/1952 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, proposto avverso provvedimento negativo in materia di misure alternative alla detenzione; Atteso che non è ancora sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla scadenza della pena definitiva, fissata per il 24 dicembre 2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12851/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, data la rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALINI LEONARDO nato a GIACCIANO CON BARUCHELLA il 08/11/1952 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, proposto avverso provvedimento negativo in materia di misure alternative alla detenzione; Atteso che non è ancora sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla scadenza della pena definitiva, fissata per il 24 dicembre 2022;
Considerato che, data la rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e nnWCZESBIrtell2sinirneritier della somma di euro 500,00,Ihi J o ,A,z Dr,tx,oi (fkisp, pfuut nèttpori.. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.