Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12851/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12851/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALINI LEONARDO nato a GIACCIANO CON BARUCHELLA il 08/11/1952 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, proposto avverso provvedimento negativo in materia di misure alternative alla detenzione; Atteso che non è ancora sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla scadenza della pena definitiva, fissata per il 24 dicembre 2022;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12851/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, data la rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale misura sostitutiva della detenzione proroga della carcerazione espulsione inattività successiva alla sospensione ritiro dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che, data la rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALINI LEONARDO nato a GIACCIANO CON BARUCHELLA il 08/11/1952 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, proposto avverso provvedimento negativo in materia di misure alternative alla detenzione; Atteso che non è ancora sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla scadenza della pena definitiva, fissata per il 24 dicembre 2022;

Considerato che, data la rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e nnWCZESBIrtell2sinirneritier della somma di euro 500,00,Ihi J o ,A,z Dr,tx,oi (fkisp, pfuut nèttpori.. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.