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Ordinanza — n. 12848/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12848/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments failed to meet the statutory requirement for critical analysis of the lower court's decision. The appellant challenged a conviction for illegal entry, but the Court of First Instance had already provided specific reasoning regarding the crime under Article 10-bis of the Immigration Act and imposed the minimum statutory penalty. The Court rejected the appeal as it did not engage with the substantive arguments presented by the lower judge, rendering the review procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds do not contain a necessary critical analysis of the arguments forming the basis of the contested decision, as the lower court must have already provided specific motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement Article 366 c.p.p. illegal entry crime minimum statutory penalty violazione del divieto d'entrata soggiorno illegale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETI DENIS nato il 05/08/1990 avverso la sentenza del 24/03/2022 del GIUDICE DI PACE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria criticaianalisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; il decidente, infatti, ha puntualmente motivato sulla sussistenza del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 e ha determinato la pena nel minimo edittale, mentre i richiami giurisprudenziali esposti dal ricorrente non sono pertinenti rispetto alla decisione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.