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Ordinanza — n. 12847/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses inadmissible appeal regarding deportation order due to lack of critical analysis of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12847/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Muhammad Adil inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate specific circumstances that would negate the objective element of the crime under Article 10-bis of Legislative Decree 286/1998. The court rejected this claim, noting that the first-instance judge correctly analyzed the arguments and that the appellant's thesis contradicts established case law and statutory norms.

Regesto Legislator

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Art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998; An appeal is inadmissible if the grounds lack a necessary critical analysis of the decision's arguments and are manifestly unfounded by contradicting statutory data and consolidated case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal deportation order objective element crime critical analysis required Article 10-bis DLgs 286/1998 soggiorno illegale violazione del divieto d'entrata assoggettamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019
286 del 1998, ma le ragioni sottese alle censure sono state correttamente analizzate dal giudicante e la tesi del ricorrente risulta palesemente non fondata alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAMMAD ADIL (CUI 03VWKR3) nato il 05/05/1976 avverso la sentenza del 21/07/2021 del GIUDICE DI PACE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e sono manifestamente infondati, in quanto afferiscono a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; in particolare, il ricorrente deduce genericamente la mancata valutazione di situazioni, valorizzate nel ricorso, che avrebbero determinato il venir meno dell'elemento oggettivo del reato, ex art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, ma le ragioni sottese alle censure sono state correttamente analizzate dal giudicante e la tesi del ricorrente risulta palesemente non fondata alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 277920-01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.