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Ordinanza — n. 12846/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12846/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12846/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO LUIGI SALVATORE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 30/04/1968 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, aspetto su cui, invece, il decidente offre una motivazione analitica e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12846/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali capacità di stare in giudizio elemento soggettivo censura dell'apprezzamento delle prove dubbio circa il carattere di infrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO LUIGI SALVATORE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 30/04/1968 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, aspetto su cui, invece, il decidente offre una motivazione analitica e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.