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Ordinanza — n. 12845/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12845/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCETTA STEFANO nato a AGRIGENTO il 10/02/1971 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente ripropone in questa sede la censura circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCETTA STEFANO nato a AGRIGENTO il 10/02/1971 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente ripropone in questa sede la censura circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello);

Parole chiave

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riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena sanzioni pecuniarie reiterazione di reati penali misura sostitutiva della detenzione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCETTA STEFANO nato a AGRIGENTO il 10/02/1971 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, il ricorrente ripropone in questa sede la censura circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza però dedurre nuovi elementi rispetto a quelli già puntualmente esaminati dal giudice di appello);

Considerato, inoltre, che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, anche perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha notato sia la personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, sia l'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili); Atteso che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, in realtà sorretto, nel caso in esame da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2