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Ordinanza — n. 12844/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12844/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che l'art. 27, secondo comma, Cost. non stabilisce alcun chiaro criterio per la determinazione dei trattamenti vietati du:eante l'esecuzione della pena, limitandosi ad affermare che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». Anche l'art. 6 Ord. pen. - che, al comma 1, afferma che «i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente ...» e, al comma 2, che «le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica» - contiene solo indicazioni di carattere generale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12844/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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assistenza riabilitativa infrazione privilegiata pignorabilità limitata prova del rischio persecuzione riesame dell'entità pena procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI NICOLA nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 24/05/1971 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che l'art. 27, secondo comma, Cost. non stabilisce alcun chiaro criterio per la determinazione dei trattamenti vietati du:eante l'esecuzione della pena, limitandosi ad affermare che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». Anche l'art. 6 Ord. pen. - che, al comma 1, afferma che «i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente ...» e, al comma 2, che «le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica» - contiene solo indicazioni di carattere generale.

La giurisprudenza della Corte EDU, invece, considerati anche i criteri elaborati dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti, ha fissato dei canoni particolari in funzione di specifici standard dimensionali circa la superficie degli spazi intramurali, indicando in 3mq lo spazio minimo utile al fine di garantire il movimento del soggetto recluso nello spazio detentivo (Corte EDU, 8/01/2013, Terreggiani c. Italia). In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti del:enuti o internati, previsti dall'art. 35 ter Ord. pen, inoltre, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez.

U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02). Nel caso di specie, nel ricorso e nella successiva memoria depositata /non ci si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, con riferimento al periodo di detenzione trascorso a Terni, lo spazio avuto a disposizione era stato superiore a 3 mq e che il detenuto aveva avuto a disposizione nel resto del giorno un adeguato numero di ore da trascorrere fuori stanza e la possibilità di beneficiare di attività di studio e trattamentali.

Anche con riferimento al periodo di detenzione trascorso a Locri, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la disponibilità di uno spazio superiore a 4 mq. e la possibilità di trascorrere ampie ore all'esterno della camera detenzione e la sussistenza di adeguata ventilazione e riscaldamento.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del