Ordinanza — n. 12840/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente (che ha presentato anche memoria) non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la richiesta di accertamento incidentale della collaborazione impossibile o inesigibile era inammissibile, posto che Criscuolo, come risulta dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 10.2.2021, non aveva espiato quindici anni di detenzione, così come richiesto, ai fini della concedibilità dei permessi premio, dall'art. 30 quater, comma 1, lett. c), Ord. pen. Il ricorso pertanto è generico e va dichiarato inammissibile, perché non si confronta in modo preciso con l'ultimo provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12840/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinai:a, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO ALFONSO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 05/04/1970 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente (che ha presentato anche memoria) non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la richiesta di accertamento incidentale della collaborazione impossibile o inesigibile era inammissibile, posto che Criscuolo, come risulta dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 10.2.2021, non aveva espiato quindici anni di detenzione, così come richiesto, ai fini della concedibilità dei permessi premio, dall'art. 30 quater, comma 1, lett. c), Ord. pen. Il ricorso pertanto è generico e va dichiarato inammissibile, perché non si confronta in modo preciso con l'ultimo provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinai:a, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d