Ordinanza — n. 12838/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, poiché i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con una motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici. Nel caso di specie, infatti, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza di un'unica ideazione criminosa sulla base della distanza temporale, delle differenti modalità esecutive, della diversità dei contesti territoriali e dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei fatti per cui si procede, ritenendo questi ultimi frutto di determinazione estemporanea.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI SALVATORE nato a LIZZANO il 25/09/1967 avverso l'ordinanza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con una motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici. Nel caso di specie, infatti, il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza di un'unica ideazione criminosa sulla base della distanza temporale, delle differenti modalità esecutive, della diversità dei contesti territoriali e dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei fatti per cui si procede, ritenendo questi ultimi frutto di determinazione estemporanea.
Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causaie, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.
2. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos