Ordinanza — n. 12837/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'assorbimento dei reati in materia di armi di cui alla sentenza sub c) in quello associativo di cui alla sentenza sub b), mentre ha accolto la richiesta, avanzata in subordine da Crisafulli Alessandro, per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i fatti oggetto dei tre provvedimenti irrevocabili allegati nell'istanza, in relazione ai reati di cui all' art. 416-bis, quarto comma, cod. pen, ed i restanti in materia di estorsione e di armi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 187 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12837/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'assorbimento dei reati in materia di armi di cui alla sentenza sub c) in quello associativo di cui alla sentenza sub b), mentre ha accolto la richiesta, avanzata in subordine da Crisafulli Alessandro, per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i fatti oggetto dei tre provvedimenti irrevocabili allegati nell'istanza, in relazione ai reati di cui all' art. 416-bis, quarto comma, cod. pen, ed i restanti in materia di estorsione e di armi.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI ALESSANDRO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 18/08/1982 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'assorbimento dei reati in materia di armi di cui alla sentenza sub c) in quello associativo di cui alla sentenza sub b), mentre ha accolto la richiesta, avanzata in subordine da Crisafulli Alessandro, per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i fatti oggetto dei tre provvedimenti irrevocabili allegati nell'istanza, in relazione ai reati di cui all' art. 416-bis, quarto comma, cod. pen, ed i restanti in materia di estorsione e di armi.
Avverso l'ordinanza indicata, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione circa la commisurazione della pena irrogata a titolo di continuazione con riferimento sia al reato più grave che ai reati satellite. Con successiva memoria il ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. Il Collegio ritiene che i motivi di ricorso proposti non siano consentiti in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, essendo riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disati:esi dal Giudice dell'esecuzione, che ha motivato puntualmente e in maniera congrua in ordine alla determinazione del quantum degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione.
Una volta riconosciuta sussistente identità di disegno criminoso fra reati oggetto di separati giudizi di cognizione, infatti, il giudice dell'esecuzione, in funzione dell'applicazione della disciplina del reato continuato quanto alla misura della pena, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo ovvero migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (in questo senso, cfr., per tutte:
Sez. 1, n. 38331 del 5 giugno 2014, Fall, Rv. 260903; Sez. 1, n. 31640 del 9 maggio 2014, Radu, Rv. 261088).2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm