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Ordinanza — n. 12827/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for mafia association crimes due to lack of proof regarding unique criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12827/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court correctly found insufficient evidence proving a single, unified criminal design for the alleged offenses. The defendant argued for a specific continuity between crimes, but the court noted that the split into two criminal groups indicated a new, distinct criminal program rather than a continuous one. Consequently, the court ruled that mere similarity in conduct types is insufficient without concrete proof of a shared original intent and operational continuity across the different organizations.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The court must conduct a specific investigation into the nature and continuity of criminal groups to establish a unique criminal design, rather than relying solely on the homogeneity of conduct types.

Parole chiave

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mafia association crimes unique criminal design continuity of crimes criminal organization split procedural inadmissibility shared criminal intent judicial execution decisione di adeguatezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDO FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 18/05/1959 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha spiegato che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che la scissione in due sodalizi dell'associazione di tipo mafioso di riferimento di originaria appartenenza aveva portato alla creazione di un nuovo gruppo criminale, di cui il condannato aveva deciso di fare parte, una volta avallate le nuove strategie criminali.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375).

IL N e.91.1u P« t i n D P po il-D lo 1,0 J ,w wi rgro P. G4- Cht‘ 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos