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Ordinanza — n. 12671/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12671/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12671/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADKI SALEM nato il 28/02/1981 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 42964/22 Rilevato che Sadki Salem ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sua condanna per il reato di tentato furto aggravato, riformando la sentenza di primo grado solo quanto al trattamento sanzionatorio; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — che lamenta l'erronea interpretazione della legge penale con riferimento all'elemento soggettivo e all'elemento oggettivo del reato — è inammissibile in quanto è affetto da conclamata aspecificità, giacché le relative osservazioni critiche non si attagliano al caso di specie, riguardando un fatto di rapina impropria, compiuto rispetto a merce esposta nei banchi espositivi; peraltro, dalla sentenza impugnata si evince che, rispetto alla responsabilità dell'imputato, non vi era motivo di appello;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 12671/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso — che attiene alla quantificazione della pena — è manifestamente infondato dal momento che il trattamento sanzionatorio è stato ampiamente giustificato e che, peraltro, esso si discosta di pochissimo dal minimo edittale e solo per quanto concerne la pena pecuniaria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina qualificata reato di poca entità risarcimento per atto illecito infrazione privilegiata difesa contro le pratiche commerciali illecite tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
Rilevato che il secondo motivo — con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADKI SALEM nato il 28/02/1981 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 42964/22 Rilevato che Sadki Salem ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sua condanna per il reato di tentato furto aggravato, riformando la sentenza di primo grado solo quanto al trattamento sanzionatorio; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — che lamenta l'erronea interpretazione della legge penale con riferimento all'elemento soggettivo e all'elemento oggettivo del reato — è inammissibile in quanto è affetto da conclamata aspecificità, giacché le relative osservazioni critiche non si attagliano al caso di specie, riguardando un fatto di rapina impropria, compiuto rispetto a merce esposta nei banchi espositivi; peraltro, dalla sentenza impugnata si evince che, rispetto alla responsabilità dell'imputato, non vi era motivo di appello;

Rilevato che il secondo motivo — con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. — è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);

Considerato che il terzo motivo di ricorso — che attiene alla quantificazione della pena — è manifestamente infondato dal momento che il trattamento sanzionatorio è stato ampiamente giustificato e che, peraltro, esso si discosta di pochissimo dal minimo edittale e solo per quanto concerne la pena pecuniaria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P res