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Ordinanza — n. 12670/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant waived specific grounds for review by accepting a sentencing agreement in the second instance. The appellant argued that the lower court failed to examine causes for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that such waivers are preclusive for the entire litigation process, including cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of specific grounds for review by accepting a sentencing agreement in the second instance renders the subsequent cassation appeal inadmissible, as the device power granted to the parties limits the second instance judge's cognition and has preclusive effects on the entire procedural development.

Parole chiave

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waiver of appeal rights sentencing agreement preclusive effect inadmissible appeal second instance waiver validità della clausola arbitrale validità del divieto di concorrenza contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCIANO DARIO nato a BRINDISI il 15/05/1986 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 41512/22 Rilevato che l'imputato Morciano Dario ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen. / vizio di motivazione — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Considerato, peraltro, quanto al versante strettamente contenutistico, che il ricorso è del tutto generico sulle ragioni per cui, nel caso di specie, il Giudice di merito avrebbe dovuto concludere per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de